E’ comportamento abituale per le imprese del settore della lavorazione delle pietre preziose e di oggetti di oreficeria, in considerazione degli elevati costi della materia prima trattata, stipulare con i propri clienti contratti d’opera o di appalto con i quali si impegnano a trasformare la materia prima fornita dallo stesso cliente in prodotto finito in cambio di un corrispettivo commisurato unicamente all’impegno profuso nella sola attività di lavorazione.
Quest’attività ha determinato sempre un’incertezza interpretativa relativamente al fatto se tale operazione rientrasse o meno nelle operazioni cosiddette permutative, visto che la materia prima in entrata dal singolo cliente è immessa nel ciclo produttivo alla rinfusa e che lo stesso non riceve la stessa materia prima conferita, con l’incertezza conseguente se effettuare o meno una doppia fatturazione sia per l’attività di lavorazione sia per l’operazione permutativa.
Finalmente è arrivata un’interpretazione da parte dell’amministrazione finanziaria che ha confermato che tale operazione rientra nel contratto d’opera, facendo rientrare quindi tutta l’operazione unicamente nella prestazione di servizio.
E’ utile comunque che le aziende che operano in tal modo osservino le disposizioni di cui al dpr 441/97 per evitare la presunzione di cessione. E’ cioè necessario annotare in appositi registri tutta la movimentazione, rilevando la natura, qualità e quantità di beni, il committente ed il destinatario e la causale dei trasferimenti.