di EGIDIO PAOLUCCI
Per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge nr. 121/02, convertito il Legge nr. 168/02, è ormai noto che l’impugnazione delle contravvenzioni per la violazione dei limiti di velocità previsti dal codice della strada, rilevati mediante apparecchiature di controllo (autovelox), è divenuta sensibilmente più difficile. La richiamata norma, infatti, ha introdotto un’innovazione all’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, secondo la quale anche le violazioni in questione rientrano tra quelle per le quali la contestazione immediata non è essenziale al fine della legittimità del provvedimento sanzionatorio.
Ciò consente agli agenti accertatori (forze di polizia) di notificare tranquillamente la violazione al domicilio dell’automobilista anche a distanza di alcuni mesi dal giorno in cui il fatto sarebbe avvenuto, con conseguente difficoltà, per non dire impossibilità, per l’automobilista di far valere le proprie ragioni (qualora esistenti), anche perché il contenuto del verbale fa fede privilegiata fino a querela di falso.
È bene sapere però che, anche per effetto delle decisioni giurisprudenziali intervenute a seguito dei numerosi ricorsi proposti dagli automobilisti, le cose stanno cambiando ed in meglio per gli automobilisti.
Infatti i giudici sono orientati nel ritenere che, proprio per fare da contrappasso alla non essenzialità della contestazione immediata, gli agenti accertatori sono tenuti ad uniformarsi a comportamenti improntati a fornire la piena garanzia che la contestazione della violazione non risulti viziata da errori di fatto o di diritto.
È importante, al proposito, il contenuto della decisione della Corte di Cassazione nr. 3017/2004 con la quale è stato ribadito che l’art. 200 Cds dispone che la violazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata ed è stato nuovamente ribadito che il successivo art. 201 dispone che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata la contestazione va fatta mediante notifica del verbale e nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione stessa.
In effetti, siccome la contestazione immediata della violazione ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e siccome, per alcune violazioni, vi è la dispensa da parte delle forze di polizia di tale contestazione immediata, la suprema corte ha rimarcato il principio che, quando la contestazione avvenga in maniera differita, le ragioni di ciò devono essere dichiarate nella motivazione nel verbale di contestazione stesso.
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox) cosicché in mancanza di contestazione immediata è necessario che nel verbale notificato siano indicate chiaramente le ragioni per le quali la stessa non sia stata possibile.
Risulta, pertanto, molto importante porre l’attenzione sul punto, quando ci si trova di fronte ad un verbale ricevuto per posta, anche perché l’omissione delle ragioni suddette potrebbe risultare ancora più grave nel caso in cui le forze di polizia dichiarino di avere utilizzato, ai fini della rilevazione della velocità, un modello di autovelox caratterizzato da elevata tecnologia che consente di accertare l’illecito finanche prima del transito del veicolo e comunque in via immediata, come potrebbe essere ad esempio quello denominato 104-C/2 prodotto dalla Sodi Scientifica.
Un altro aspetto preso in considerazione dalla giurisprudenza, al fine di garantire la regolarità delle contestazioni, è la necessità che gli apparecchi di rilevazione elettronica (autovelox) debbano sempre essere presieduti dagli agenti di polizia che li hanno installati.
In pratica, la giurisprudenza ha inteso sradicare quell’abitudine molto frequente secondo la quale gli autovelox venivano installati e lasciati sul posto senza controllo degli agenti in ordine al loro corretto e regolare funzionamento..
Quanto innanzi è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la decisione nr. 16713/03, con la quale è stato affermato che la prassi degli organi di polizia di rilevare le infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi di presenza degli agenti costituisce una deprecabile e illegittima condotta perché in contrasto con la previsione dell’art. 345, 4 comma, secondo il quale l’accertamento deve essere eseguito mediante la “gestione diretta” delle apparecchiature.
È bene, quindi, accertarsi anche nel verbale eventualmente ricevuto a mezzo di notifica, vi sia anche la dichiarazione che l’accertamento sia stato eseguito mediante “gestione diretta” dell’autovelox.
responsabile ufficio legale Claai