Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’incentivo riguarda soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi e la durata è per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Campania ma anche in abruzzo, molise, basilicata, sicilia, puglia, calabria e sardegna.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
Si ha il diritto a fruire dell’agevolazione se si è in possesso delle seguenti ulteriori condizioni:
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- trovano applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del d.lgs n. 150/2015.
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni.
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Tutti i lavoratori interessati possono chiamare il nostro ufficio fiscale per ricevere assistenza al num. 0815549212 oppure per fissare un appuntamento in sede.