Ai datori di lavoro privati, alle cooperative sociali, ai consorzi e alle organizzazioni di volontariato che assumono lavoratori disabili sono concesse riduzioni contributive nelle seguenti misure:
a) fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento;
b) fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di cinque
anni dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento.
Per usufruire di tali agevolazioni bisogna presentare al servizio provinciale per il collocamento dei disabili entro il 30 giugno di ogni anno un programma finalizzato all’inserimento lavorativo dei soggetti. Se il servizio approva il programma, autorizza la concessione del beneficio contributivo ed informa l’Inps e contestualmente il datore che effettua la fiscalizzazione dei contributi tramite conguaglio sul modello Dm 10/2. Avranno titolo preferenziale i programmi che perseguono le seguenti iniziative:
– diretti all’assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento;
– che prevedono assunzioni stabili;
– che prevedono corsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
– che comportano modalità e tempi innovativi di lavoro;
– che favoriscono l’assunzione di donne disabili.
dal Notiziario CLAAI – Gennaio 2002