Dal 25 ottobre 2011 è in vigore il Testo Unico sull’Apprendistato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2011.
Il provvedimento conferma l’abrogazione della precedente disciplina legislativa in materia.
L’attuazione delle nuove disposizioni è rinviata alle prossime intese con le Regioni e le Parti Sociali e ai prossimi Contratti Nazionali di Lavoro delle varie categorie e, pertanto, fino ad allora rimangano valide le vigenti discipline previste dai singoli CCNL.
Sono, altresì, confermati i benefici contributivi per tutta la durata dell’apprendistato e mantenuti per un anno dopo il consolidamento del rapporto, al termine del periodo formativo.
L’approvazione del T.U. sull’Apprendistato è stato accolto con piena soddisfazione dalla CLAAI, in considerazione di quanto, la nostra organizzazione, si è battuta per raggiungere questo obiettivo. E’ giunto, finalmente, il via libera istituzionale alla nuova disciplina sull’apprendistato che diventa il canale primario di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale.
Come indica espressamente l’articolo 1 del decreto legislativo l’apprendistato deve, infatti, intendersi come contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.
Il provvedimento garantisce una maggiore agibilità dello strumento sia per i lavoratori che per le imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull’intero territorio nazionale.
In soli sette articoli di legge, presentati nella forma del Testo Unico, viene infatti racchiusa l’intera regolamentazione della materia.
L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale.
Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni e cinque per le figure professionali dell’artigianato.
Tra le novità si segnala l’estensione dell’apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro è poi il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.
In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da
processi produttivi
Ulteriori informazioni presso gli uffici della CLAAI.