Lavori in appalto: le responsabilità del committente e dell’impresa affidataria
La qualifica delle imprese è uno dei principali aspetti innovativi del D.Lgs.81/2008 e smi
di DOMENICO BERRITTO
Gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 81/2008 smi, impongono al “committente” di lavori in appalto la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice e del semplice lavoratore autonomo cui intende affidare la realizzazione di opere in proprio conto, occorre dunque una attenta qualifica dei propri fornitori e subappaltatori per evitare di incorrere in pesanti responsabilità penali e civili nell’eventualità di infortuni.
Va precisato innanzitutto che gli obblighi previsti dagli art. 26 e 27 trovano applicazione per tutte le attività lavorative svolte in regime di appalto e/o sub-appalto presso terzi (ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria, le pulizie, ecc.), non esclusivamente per ciò che riguarda i lavori edili.
Come già in parte previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94 viene oggi rafforzato il dovere del committente dei lavori per ciò che riguarda il coordinamento e la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Vediamo allora cosa deve fare il committente per organizzare la sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori da lui commissionati ad un’impresa appaltatrice.
Occorre innanzitutto distinguere i lavori da effettuarsi direttamente presso gli ambienti di lavoro del committente (come nei casi di pulizie, manutenzioni, ecc.) da i lavori da svolgersi per l’esecuzione di un’opera edile (cantieri temporanei e/o mobili).
Nel primo caso l’art. 26 prescrive al committente l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dei soggetti incaricati, prima della stipula dei contratti d’appalto. Nell’attesa di un previsto decreto di definizione del sistema di qualificazione, il committente è comunque tenuto a richiedere : certificato di iscrizione alla CCIAA, un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Nell’ambito dei lavori edili, invece, l’art. 90 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori, debba verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese sub-appaltatrici e dei lavoratori autonomi che parteciperanno all’esecuzione dell’opera. Tale verifica è effettuata con le modalità previste nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 smi, dove è riportato l’elenco dettagliato della documentazione da produrre da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi (tra cui Documento Valutazione Rischi, certificati di conformità attrezzature, attestati di formazione, certificati di idoneità sanitaria, ecc.).
Ricordiamo, infine, che l’art. 27 al comma 1-bis come modificato nel D.Lgs. 106/2009, prevede , per ora nel solo campo dei lavori edili, l’istituzione di un sistema di qualificazione “a punti” sul modello adottato nel Codice della Strada. Tale sistema permetterà la continua verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi con la conseguente esclusione da gare pubbliche al momento in cui sia esaurito il “credito” di punti.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.