Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
NOTIZIE PER LE IMPRESE
1) MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE: IN G.U. LE REGOLE
Con D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha definito le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro (istituito dall’art. 39, D.L. n. 112/2008), disciplinando anche il relativo regime transitorio.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Ministero stabilisce che – fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 – i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
Sono invece immediatamente abrogati il libro matricola e il registro d’impresa.
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile (Nota INAIL 25/08/2008, n. prot. 60010.25/08/2008.0006793)
2) RETTIFICA DELL’AVVIAMENTO DI UN’AZIENDA ARTIGIANA: NECESSARIO ESAMINARE LE VARIE COMPONENTI SOCIETARIE
La Commissione Tributaria di Torino ha precisato che l’avviamento rispecchia la capacità di un’azienda di produrre reddito sulla scorta di beni, strumenti e risorse umane strutturate ed organizzate al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale.
Nell’ipotesi di cessione di un’attività artigianale, dove l’elemento umano del titolare dell’attività e le sue capacità sono la base fondamentale per la redditività della ditta stessa, l’avviamento deve peraltro intendersi come un’indennità di clientela che il nuovo artigiano acquirente potrà conservare solo se le sue capacità glielo consentiranno. Ci si trova, infatti, in un contesto totalmente diverso dalle società commerciali e industriali (ove con il cambiamento della proprietà, l’azienda è in grado comunque di produrre il reddito prefissato sulla scorta delle passate esperienze).
Non è pertanto corretta la metodologia utilizzata dall’ufficio per modificare il valore dell’avviamento dichiarato tra le parti di una cessione d’azienda, essendo necessario analizzare in modo puntuale l’oggetto dell’attività, l’ubicazione della stessa nonché i locali e le attrezzature che fanno parte della ditta compravenduta: solo in tal modo, infatti, è possibile appurare che la redditività della società è intimamente legata alle capacità artigianali del conduttore (Commissione tributaria provinciale Torino, Sentenza, Sez. XV, 07/08/2008, n. 53/15/08)
3) PRIVACY SEMPLIFICATA PER PMI, PROFESSIONISTI E ARTIGIANI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, che semplifica gli adempimenti per piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, al fine di agevolare l’ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile.
In particolare, il Garante ha fornito indicazioni per la redazione di un’informativa unica per il complesso dei trattamenti di dati personali a fini esclusivamente amministrativi e contabili. Gli operatori possono anche redigere una prima informativa breve che può rinviare a un testo più articolato disponibile, su siti Internet, reti Intranet, in bacheca o presso gli sportelli.
Per quanto riguarda il consenso, infine, nel provvedimento vengono indicati i casi in cui non deve essere chiesto (ad esempio, quando i trattamenti sono svolti per adempiere ad obblighi contrattuali o normativi, quando i dati provengono da pubblici registri e elenchi pubblici ovvero sono relativi allo svolgimento di attività economiche) (Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 19/06/2008, G.U. 01/07/2008, n. 152)
4) PART TIME COMPATIBILE CON UN CONTRATTO DI LAVORO A DOMICILIO
Qualora la quantità di lavoro dedotta nel contratto di lavoro a domicilio sia tale da non richiedere un tempo pari al normale orario di lavoro, lo stesso non appare incompatibile con altro rapporto di lavoro part time.
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali in risposta ad un’istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
A riprova di ciò – precisa il Ministero – alcuni CCNL, nel regolamentare il lavoro a domicilio, pur disciplinando una fattispecie peculiare quale il telelavoro, ne hanno previsto la compatibilità con il part time (cfr. contratto relativo ai dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare, che – art 61 comma 5 – prevede che «il rapporto denominato “telelavoro” deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part time») (Nota 16/06/2008, n. prot. 25/I/0007821 – Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali)
5) INDEDUCIBILI I COMPENSI CORRISPOSTI AL SOCIO AMMINISTRATORE
Con riferimento ai costi sostenuti da un’impresa artigiana per gli uffici di amministratore, LA Corte di Cassazione ha precisato che non è possibile fruire delle deduzioni dalla base imponibile IRAP previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato.
La qualificazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore (ad opera dell’ art. 50, comma 1. lettera c-bis), D.P.R. n. 917/1986) concerne solo le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette e non implica una generale equiparazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavori dipendente.
Le deduzioni previste dal decreto IRAP – pari a 4.600 euro (5.000 per il periodo d’imposta 2007), su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, nonché contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, nella specie, in relazione ai compensi corrisposti ai soci dell’impresa artigiana per l’attività di amministratore (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/04/2008, n. 8850)
6) Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande
L’agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione del D.L. n. 112/2008 – che introduce il limite del 75% alla deduzione delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, per un importo comunque non superiore al 2% dei compensi percepiti – deve essere estesa anche ai casi in cui tali costi si configurano come spese di rappresentanza: tale soglia trova generale applicazione, a prescindere dalla finalità della spesa (Circolare 05/09/2008 53/E agenzia entrate)
7) Compensazione del credito IVA
Con risoluzione interpretativa lAgenzia delle Entrate ha precisato che l’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi, e le sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta. Il credito IVA così ripristinato, può essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri
(Risoluzione 27/11/2008 452/E agenzia entrate)
8) Prestazioni di intermediazione
Con la risoluzione n. 437/E/2008, l’Agenzia delle Entrate precisa per un’ampia casistica se – e, in caso affermativo, con quale regime – sono rilevanti nel territorio dello Stato i servizi di intermediazione resi ad un committente soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato
9) Scritture contabili ausiliarie
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono soggette ad imposta di bollo le scritture ausiliarie su carta o su supporto informatico tenute con fini diversi rispetto al libro giornale (Risoluzione 06/10/2008 371/E agenzia entrate)
10) Rateizzazione debiti iscritti a ruolo
Equitalia ha diramato la direttiva DSR/NC/2008/36, con la quale si semplificano i calcoli per individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le domande di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo per un valore superiore a 5.000 euro (Direttiva 06/10/2008 DSR/NC/2008/36 equitalia)
11) Legittima la rettifica motivata per relationem
La Corte di Cassazione ha precisato che è legittima la rettifica del reddito di una società, fondata sulle risultanze dell’accertamento effettuato a carico dei fornitori (Cass., 21 novembre 2008, n. 27637)
12) False le fatture emesse dall’impresa senza mezzi e personale
Devono considerarsi false le fatture emesse da una società che risulti priva dei mezzi e del personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate (Cass., 20 novembre 2008, n. 27574)
13) Schede carburante
La possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti è subordinata al fatto che le schede carburanti siano complete e debitamente sottoscritte (Cass., 5 novembre 2008, n. 26539)
14) Accertamento da studi di settore
La sussistenza dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo deve essere tenuta distinta dalla fondatezza di tale accertamento con riferimento alla fattispecie concreta, posto che la possibilità di accertare il reddito sulla base degli studi di settore non comporta una presunzione iuris et de iure della fondatezza dell’accertamento stesso e non impedisce al contribuente di provare l’inattendibilità del risultato nel caso concreto per la presenza di elementi di fatto che inducono a ritenere eccentrica la situazione del contribuente rispetto a quella considerata come statisticamente prevalente dagli studi di settore (Cass., 30 ottobre 2008, n. 26204)
15) Debiti tributari – Paga anche la società cancellata dal registro delle imprese
Il Fisco può esigere i pagamenti dalla società cancellata dal registro delle imprese. La Corte di Cassazione ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può far valere la pretesa direttamente verso la società e notificare l’atto al soggetto che la rappresentava prima della cancellazione. Il caso di specie riguardava una cartella di pagamento relativa alla mancata corresponsione di una rata del condono presentato sulla base della legge n. 413/1991 da una società nel frattempo liquidata. Secondo la Corte la sua cancellazione dal registro delle imprese non determina l’estinzione della società se sono ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali (Cass., 20 ottobre 2008, n. 25472)