IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Funzioni e competenze richieste dalla normativa
di DOMENICO BERRITTO
La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definita già a suo tempo dalla L.300/70 e successivamente rimodulata all’interno del D.Lgs. 626/94, è posta anche nel più recente D.Lgs. 81/2008 alla base della nuova politica della prevenzione che prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori ad una concreta realizzazione della sicurezza in azienda.
Il D.Lgs. 81/2008, inoltre, ha introdotto altre due figure, ossia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e quello di sito produttivo.
Le funzioni attribuite all’RLS come indicate dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 possono essere suddivise in diritto di consultazione, diritto di informazione e formazione, diritto di iniziativa, tutele e mezzi.
Il Rappresentante dei lavoratori gode delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali ed è tenuto al rispetto delle norme riguardanti la privacy e la tutela del segreto industriale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza per l’esercizio delle sue funzioni, in quanto ha facoltà di poter accedere a tutta la documentazione aziendale in materia di sicurezza (DVR, Duvri, esiti della sorveglianza sanitaria, registro infortuni, ecc.).
Il RLS aziendale può essere eletto dai lavoratori (nelle aziende fino a 15 dipendenti) o designato dalle rappresentanze sindacali ove presenti in azienda (in aziende con più di 15 dipendenti) e successivamente è compito del datore di lavoro comunicarne in via telematica il nominativo all’INAIL.
Il RLS territoriale viene, invece, eletto nell’ambito delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e l’esercizio di tali funzioni è incompatibile con altre funzioni sindacali operative. Il RLST esercita le stesse competenze dell’RLS con riferimento, però, non ad un’unica azienda ma a tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto un RLS aziendale.
Il RLS di sito produttivo viene, invece, individuato all’interno di specifici contesti produttivi ed è eletto tra gli RLS delle aziende operanti in quel sito.
Il Rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell’ambito della propria attività e tali da assicurargli adeguate competenze sulle principali misure di prevenzione degli stessi rischi.
Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione dell’RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima è comunque fissata in 32 ore iniziali con verifica dell’apprendimento. Sempre alla contrattazione collettiva è poi demandata la disciplina delle modalità di aggiornamento periodico della formazione (che non potrà essere inferiore alle 4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori). La formazione degli RLS T e dei RLS di sito produttivo dovrà prevedere, invece, i rischi specifici delle aziende di quell’ambito ed avere durata minima di 64 ore iniziali da svolgersi entro tre mesi dalla elezione/designazione ed 8 ore di aggiornamento annuale.
Ricordiamo, infine, che l’elezione del RLS rappresenta un diritto del lavoratore ma non un obbligo per il datore di lavoro, che non dovrà, comunque, ostacolare l’esercizio di tale diritto ma considerare la presenza di un RLS aziendale come una risorsa preziosa per meglio individuare le criticità ed i rischi nella propria azienda, nonché le misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.