di MARIANO PAOLUCCI
Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) nasce dalla legge n. 266/2002; originariamente la predetta norma prevedeva l’obbligatorietà del documento unicamente per le imprese partecipanti ad appalti pubblici, in seguito il D.Lgs. 251/2004 lo ha esteso a tutti i lavori pubblici e privati soggetti alla denuncia di inizio attività (DIA) e dal 1 gennaio 2006 è diventato obbligatorio.
Il DURC certifica la regolarità contributiva di un impresa, intesa come correntezza nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Tale correntezza va riferita all’intera situazione aziendale e rilevata alla data indicata nella richiesta del DURC.
Nel caso di imprese che applicano contratti collettivi di categoria dell’edilizia, il documento unico di regolarità contributiva va richiesto indifferentemente all’INPS, all’INAIL, alla Cassa Edile, anche per il tramite dello sportello unico previdenziale, ma viene rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente in ragione della partecipazione a un appalto o subappalto di lavori pubblici e privati in edilizia; può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l’assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell’efficacia.
Il DURC trova la sua obbligatorietà unicamente nelle imprese con lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi, quindi di tutti gli artigiani senza dipendenti. L’obbligatorietà di dimostrare la regolarità contributiva, relativamente ai lavori privati, si estende a tutte le imprese che eseguano lavori in edilizia indicati nel D.Lgs. 494/1996 (impiantisti, falegnami, ecc.) a prescindere quindi dal settore in cui sono inquadrate, ma a differenza delle imprese che applicano il contratto dell’edilizia, che sono tenute obbligatoriamente a richiedere il DURC, le imprese operanti negli altri settori devono richiedere le certificazioni ai singoli istituti previdenziali. La validità del documento è mensile e decorre dalla data del rilascio.
Il D.L. 203/2005, collegato alla manovra finanziaria per il 2006 ha esteso il requisito della regolarità contributiva a tutte le imprese, di tutti i settori produttivi, ai fini dell’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie. Si tratta di tutti i finanziamenti, anche se con legge nazionale, che beneficiano risorse rese disponibili dall’unione europea, come la legge 488/1992, la legge 215/92 e tutti gli strumenti agevolativi dei POR. In questi giorni si sta verificando che molti istituti gestori di finanziamenti pubblici, hanno rivolto richieste alle aziende del DURC, al fine di poter erogare il contributo loro assegnato, facendo riferimento al predetto D.L. in vigore dal 4 ottobre 2005. Su tale questione è intervenuto l’INPS, che con la circolare del 30/12/2005, ha chiarito che le imprese sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie prima dell’inoltro dell’istanza e non nella fase di liquidazione.