di MARIANO PAOLUCCI
I mutamenti economico sociali e produttivi e la riforma del mercato del lavoro hanno portato le imprese ad uscire dalla classica struttura ed organizzazione delle risorse umane, costituita da una pluralità di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’impresa si trova, quindi, a gestire rapporti di lavoro di varia natura e disciplina che vanno da quello tradizionale subordinato, in tutte le sue varianti (contratto a termine, a tempo parziale), a quelli di contenuto formativo (come l’apprendistato ed il contratto di inserimento lavorativo), a quelli cosiddetti “autonomi” (come quelli coordinati od occasionali), a quelli cosiddetti “atipici” (come gli stage ed i piani di inserimento professionale).
Le diverse tipologie contrattuali non presentano un’omogenea disciplina legale, conseguentemente hanno un diverso trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo.
La riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta riforma Biagi, al fine di ridurre al massimo il potenziale contenzioso, ha previsto un nuovo istituto cosiddetto della “certificazione dei contratti di lavoro“, teso a far riconoscere alle parti la natura del rapporto di lavoro ed a rispettare il programma negoziale inizialmente concordato.
Poiché il nostro ordinamento è pur sempre fondato sulla verifica delle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, le quali prevalgono sulla qualificazione posta in essere dalle parti, l’istituto della certificazione della volontà contrattuale, anche se non definitivo nella qualificazione del rapporto, può dare sicuramente una qualificazione del rapporto di lavoro che si intende instaurare. Quanto alla procedura di certificazione, la norma prevede che essa è attivata dalle parti mediante presentazione di un’istanza congiunta diretta alla commissione di certificazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro o, se costituta, presso gli Enti Bilaterali. La predetta commissione, previa audizione delle parti ed eventuale integrazione della documentazione prodotta, provvederà ad emettere il “provvedimento di certificazione del contratto di lavoro “. È da precisare che la certificazione del contratto non comporta una blindatura dello stesso, ma è sicuramente una base di partenza in un eventuale contenzioso per verificare la volontà manifestata dalle parti.