di DOMENICO BERRITTO
E’ stato sottoscritto lo scorso 28 giugno il nuovo Accordo Interconfederale Nazionale da parte delle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali sostitutivo di quello firmato nel ormai “lontano” settembre 1996 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Molte erano infatti le novità intervenute in questi 15 anni e non più prorogabile appariva un adeguamento degli Accordi in particolare rispetto alle misure introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e dal successivo Decreto 106/2009, che affidano un ruolo cardine proprio agli Organismi Paritetici ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (sia Aziendali che Territoriali).
Partendo proprio da alcune positive esperienze sviluppate a livello territoriale dal sistema della pariteticità artigiana, l’Accordo sottoscritto trova applicazione per le imprese aderenti alle Associazioni di categoria (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e/o che applicano i CCNL sottoscritti dalle OO.SS. aderenti alle Parti firmatarie dell’accordo, ad esclusione delle imprese iscritte alle Casse Edili di riferimento.
Primo obiettivo fissato dall’Accordo è dare un fattivo impulso all’individuazione ed all’attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Territoriali (RLST) affinché tale figura venga istituita e possa operare in tutte le imprese artigiane che occupano fino a 15 lavoratori.
In tali imprese, anche laddove siano stati istituiti ed adeguatamente formati i Rappresentanti dei lavoratori Aziendali, gli stessi a scadenza del mandato potranno essere rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino con la prosecuzione di tale attività.
Viene, per la prima volta, introdotto un principio di “ineleggibilità” come rappresentanti dei lavoratori aziendali per i soci di società, gli associati in partecipazione nonché per i collaboratori familiari.
Viene rafforzato dall’Accordo il precetto, già indicato dal D.Lgs. 81/2008 smi, che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, nonché con l’appartenenza come componente degli Organismi Paritetici .
L’Accordo siglato a livello Nazionale prevede anche precisi tempi di attuazione. Entro 90 giorni, dovrà essere definito un “Protocollo di attuazione” dell’Accordo a livello Regionale, ed entro 30 giorni gli Organismi Paritetici Regionali Artigianato dovranno rilevare presso gli Enti Bilaterali Regionali informazioni circa la quantità di risorse accantonate ed i dati delle Imprese aderenti al sistema della Bilateralità, nonché i dati delle Imprese che hanno comunicato all’INAIL il nominativo dell’RLS Aziendale. Sulla base dei dati raccolti le OO.SS. a livello Regionale potranno definire il numero di RLST necessari per ciascuna provincia.
Entro i 15gg successivi alla data di firma del Protocollo Regionale le OO.SS. dovranno comunicare i nominativi degli RLST, il loro recapiti, nonché le aree di competenza all’O.P.R.A. ed all’O.P.T.A. ed attraverso questi Organismi comunicare tali notizie alle Associazioni datoriali.
Naturalmente in caso di presenza dei Rappresentanti dei lavoratori Territoriali in azienda gli obblighi previsti, dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 smi, in capo al datore di lavoro in tema di informazione e consultazione dei lavoratori vengono assolti in sede dell’Organismo Paritetico Territoriale per il tramite dell’Associazione cui l’Impresa è iscritta.
Tutta la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione dovrà essere, in tali casi, trasmessa per conoscenza presso la sede degli Organismi Paritetici secondo modelli predisposti ad-hoc.
L’Accordo chiarisce che l’elezione del rappresentante dei lavoratori aziendale avviene a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, dovrà essere redatto apposito verbale dell’elezione che dovrà essere rapidamente comunicato al datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà, a sua volta, trasmettere tale verbale all’Organismo Paritetico Regionale o Territoriale anche per il tramite della propria Associazione di appartenenza, e dovrà trasmettere all’INAIL il nominativo del lavoratore eletto. La durata dell’incarico del RLS aziendale è fissata in 3 anni e vengono riconosciuti a quest’ultimo permessi retribuiti per un totale di 40 ore annue per l’espletamento degli adempimenti di consultazione e rappresentanza previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 smi.
L’Accordo Nazionale ha tracciato quindi il solco su cui ora dovranno lavorare i Comitati Regionali e gli Organismi Territoriali per dare concreta e fattiva attuazione ad una figura che, specie nelle più piccole aziende artigiane, è vista con molta diffidenza non solo dai datori di lavoro ma dagli stessi lavoratori che intende tutelare.
*consulente CLAAI per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.