INAIL: denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti
I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare:
– collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
– coadiuvanti delle imprese commerciali
– soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
sono tenuti, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all’INAIL qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510.
Al momento la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo fax al numero verde 800657657 utilizzando il modello disponibile sul sito www.inail.it.
In tempi brevi sarà possibile effettuare la denuncia anche per via telematica.
L’obbligo della denuncia nominativa decorre dal 18 agosto 2008.
Per il datore di lavoro inadempiente o ritardatario è prevista una sanzione che va da un minimo di 125 euro a un massimo di 770 euro per ogni violazione.
L’INAIL ha chiarito, modificando una precedente impostazione, che per i datori di lavoro artigiani non ricorre l’obbligo di inviare la denuncia nominativa considerato che il medesimo è già soggetto all’obbligo di comunicare i propri dati nelle denuncia di inizio attività.