Le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, tra cui la CLAAI, e CGIL – CISL – UIL, il 9 giugno scorso, hanno sottoscritto un accordo che stabilisce un quadro generale di garanzie che devono essere riconosciute ai telelavoratori.
Si tratta di un accordo di particolare importanza soprattutto per lo specifico settore che disciplina: il telelavoro.
E’ opinione comune, infatti, che questa particolare forma di lavoro potrà in futuro avere grande sviluppo quale strumento per modernizzare l’organizzazione del lavoro e per l’opportunità per i lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale.
L’accordo, che lascia ampio spazio di intervento alla contrattazione collettiva ed individuale, definisce il telelavoro come una forma di rapporto di lavoro subordinato che viene regolarmente svolto al di fuori dei locali aziendali e che si avvale delle tecnologie dell’informazione.
L’accordo sancisce il diritto del telelavoratore a: fruire dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicati ad un lavoratore ad esso comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa; a scegliere liberamente se accettare l’offerta di svolgere telelavoro; a svolgere carichi di lavoro equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa; a fruire degli stessi diritti sindacali dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda.
Altri punti cardine dell’accordo sono quelli che prevedono per il telelavoratore il diritto di gestire autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di lavoro e l’obbligo di rispettare la legislazione, i contratti collettivi e le direttive aziendali; per il datore di lavoro la libertà di respingere o accettare la richiesta del lavoratore di passare al telelavoro e l’obbligo di fornire per iscritto al telelavoratore tutte le informazioni connesse alle modalità con cui esso sarà svolto, sostenere i costi per l’installazione e la successiva manutenzione degli strumenti hardware e software necessari, adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali, apprestare idonee misure a tutela del diritto alla riservatezza e di tutela delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda.