“Testo Unico: “semi”-proroga e solo al 16 maggio 2009.
Prorogata la Valutazione dei rischi (in particolare rischi da stress) e data certa al documento.
di DOMENICO BERRITTO*
La tanto attesa proroga degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 alla fine è arrivata anche se, a dire il vero, in forma assai contorta e complicata.
La “semi”-proroga al D.Lgs. 81/2008, il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” è contenuta nell’articolo 32 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, detto “Decreto Milleproroghe”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2008.
Si tratta della proroga di 4 adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2009, che sono prorogati al 16 maggio 2009 (1 anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).
Gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 prorogati (che entreranno in vigore il 16 maggio) sono i seguenti:
1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), anche in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
2) “data certa” del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
3) invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
4) divieto delle visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).
Naturalmente le proroghe non riguardano chi non ha ancora provveduto agli adempimenti previsti dalla precedente legislazione (D.Lgs. 626/94) ma solo chi deve provvedere all’aggiornamento della documentazione ai sensi del nuovo decreto (D.Lgs.81/2008)
Ricordiamo che il testo dell’art. 32 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207:
– è entrato in vigore dal 31-12-2008
– dovrà ora essere convertito in Legge dalle Camere entro 60 giorni.
In dettaglio le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenute nell’art. 32 del Decreto 207/2008 sono le seguenti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e’ prorogato al 16 maggio 2009″.
Sono confermati, infine, tutti gli altri adempimenti previsti del D.Lgs. 81/2008, in particolare l’obbligo di realizzare il “DUVRI” entro il 1 gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008)
*consulente Claai
per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.